1. Al fine di salvaguardare e di valorizzare le opere dell'architettura tradizionale, il Ministero svolge i seguenti compiti:
a) conferisce, di propria iniziativa, riconoscimenti a progetti e a opere di particolare qualità architettonica;
b) dichiara, su richiesta dell'autore, l'importante carattere artistico delle opere dell'architettura tradizionale;
c) concede agevolazioni per i lavori di manutenzione, restauro o consolidamento nonché per gli edifici di nuova realizzazione.