Art. 7.
(Tutela e valorizzazione dell'architettura tradizionale).

      1. Al fine di salvaguardare e di valorizzare le opere dell'architettura tradizionale, il Ministero svolge i seguenti compiti:

          a) conferisce, di propria iniziativa, riconoscimenti a progetti e a opere di particolare qualità architettonica;

 

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          b) dichiara, su richiesta dell'autore, l'importante carattere artistico delle opere dell'architettura tradizionale;

          c) concede agevolazioni per i lavori di manutenzione, restauro o consolidamento nonché per gli edifici di nuova realizzazione.